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Ecco cosa prevede:

Durata

L’Ipotesi di accordo fissa la scadenza del Ccnl al 31 dicembre 2019. 

Recepimento del Testo Unico del 28 luglio 2015

È istituita una commissione con il compito di allineare e armonizzare nel contratto quanto previsto dal Testo Unico sulla rappresentanza del 28 luglio 2015.

Salario

In via sperimentale e per la vigenza del contratto, a decorrere dal 2017 nel mese di giugno di ciascun anno, verranno adeguati all'inflazione (Ipca dell’anno precedente) i minimi contrattuali, l'indennità di trasferta forfettaria e l'indennità oraria di reperibilità. (Il valore oggi stimato dell’Ipca negli anni di riferimento dell’Ipotesi di accordo è per il 2016 lo 0,50%, per il 2017 l’ 1%, per il 2018 l’ 1,2%).

Tutte le voci retributive contrattate in azienda o erogate unilateralmente dalla stessa prima del 1° gennaio 2017 non sono assorbibili anche se la contrattazione ha fissato la loro erogazione dopo il 1° gennaio 2017.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 gli aumenti dei minimi tabellari assorbono eventuali nuovi aumenti individuali erogati senza la dicitura/clausola di non assorbibilità ed eventuali aumenti fissi concordati in azienda ad esclusione di tutte le voci legate alla prestazione (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).

Per una valutazione completa dei benefici economici dell’Ipotesi di accordo oltre agli incrementi dei minimi i lavoratori percepiranno quale obbligo contrattuale:

• 80 euro lordi di una tantum uguale per tutti erogata ai lavoratori in forza con la retribuzione di marzo 2017 suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2017.

• 100 euro di welfare contrattuale (benefici flessibili) dal 1° giugno 2017; 150 euro dal 1° giugno 2018; 200 euro dal 1° giugno 2019. (Questi importi secondo le recenti normative, non saranno sottoposte a tassazione per i lavoratori e a contribuzione per le imprese)

Premio di risultato

Il premio di risultato sarà totalmente variabile.

Previdenza integrativa

• dal 1° giugno 2017 le aziende verseranno un’aliquota pari al 2% dei minimi contrattuali superando il principio della pariteticità dei versamenti, cioè i lavoratori iscritti avranno diritto alla contribuzione del 2% versando una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale;

• le aziende consegneranno, una volta l'anno, una scheda informativa ai lavoratori non iscritti per favorire l'adesione al fondo Cooperlavoro e, con il medesimo obiettivo, le parti promuoveranno iniziative congiunte;

• Le Associazioni Cooperative, Fim, Fiom e Uilm interverranno sul governo per ridurre la tassazione e per favorire, con garanzie per il risparmio e la sua rivalutazione, gli investimenti nell'economia reale.

Assistenza sanitaria integrativa

• entro il 31 marzo 2017 le Parti individueranno il Fondo di assistenza sanitaria integrativa, privilegiando le esperienze cooperative, ciò allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite da Servizio Sanitario Nazionale, con l'obbiettivo di assicurare prestazioni omogenee nei settori metalmeccanici e cooperativi.

• dal 1° ottobre 2017 le aziende verseranno per tutti i lavoratori – con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato (con durata di almeno 5 mesi), di apprendistato, in aspettativa per malattia, sospesi per intervento della Cig, e durante il periodo di mobilità e Naspi per un periodo massimo di 12 mesi – e per i familiari e conviventi a carico a prescindere dal loro numero, una contribuzione pari a 156 euro annui a totale carico dell’azienda per l'assistenza sanitaria integrativa;

• i lavoratori potranno iscrivere, versando gli importi previsti, i familiari non fiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare, compresi i conviventi more uxorio;

• nel caso in cui in azienda siano già presenti accordi collettivi di assistenza sanitaria integrativa rimangono salvi gli accordi collettivi in essere e in sede aziendale, entro il 31 dicembre 2017, si procederà a una armonizzazione per garantire la contribuzione minima a carico dell'azienda non inferiore a 156 euro;

• forme di sanità integrativa erogate unilateralmente dall'impresa dovranno prevedere una contribuzione a carico dell’azienda non inferiore a 156 euro annui come previsto dal Ccnl.

Sistema di relazioni sindacali

È stato definito che in sede di stesura del testo contrattuale, si realizzerà la semplificazione e l'aggiornamento dell'attuale sistema informativo.

Inoltre nei compiti di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio saranno ricompresi i temi e le procedure per rafforzare la cultura della prevenzione e sicurezza sul lavoro nonché il compito di indirizzare le azioni in materia di politiche attive.

Formazione continua

• dal 1º gennaio 2017 è previsto il diritto soggettivo alla formazione per tutti i lavoratori con 24 ore di formazione aziendale nel triennio;

• in assenza di formazione aziendale o di una sua programmazione entro la fine del secondo anno di ogni triennio, il lavoratore ha il diritto a svolgere 24 ore di formazione, di cui 16 a carico dell'impresa, per partecipare a corsi di formazione da lui scelti finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, tecniche o gestionali impiegabili nel contesto lavorativo dell'azienda;

• l'azienda, a copertura dei costi della formazione sostenuti dal lavoratore, sosterrà direttamente i costi fino a un massimo di 300 euro;

In vista dell’evoluzione dell’industria verso Industry 4.0 verrà lanciata una campagna per il recupero del gap delle competenze digitali dei lavoratori.

Diritto allo studio

L'intesa prevede che:

• è confermato il monte ore complessivo – 7 ore annue per 3 anni, per il numero dei dipendenti – delle 150 ore del triennio a partire dal 1° gennaio 2017:

• le ore possono essere utilizzate per corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio riferibile al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente;

• i permessi retribuiti a carico del monte ore sono confermati in 250 ore triennali per i corsi per l'alfabetizzazione, per il recupero della scuola dell’obbligo e per i corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri;

• i permessi retribuiti a carico del monte ore sono 150 ore triennali per corsi professionali, diploma, corsi di laurea triennale e quinquennale, master e dottorati;

• per i corsi di laurea e dopo 9 esami superati nel triennio, sono riconosciute ulteriori 16 ore – non a carico del monte ore – per la preparazione di ogni ulteriore esame;

• i permessi retribuiti sono cumulabili per livelli di studio successivi e sono fruibili per un periodo doppio rispetto alla durata del corso;

• sono confermati i permessi per i giorni di esame e le 120 ore annue non retribuite per i lavoratori studenti, anche con meno di 5 anni di anzianità aziendale.

• sono confermate le specificità contenute nel precedente art.8 in merito alla frequentazione di corsi di studio di espresso interesse dell'impresa cooperativa.

Apprendistato

Le Associazioni Cooperative, Fim, Fiom e Uilm definiranno una specifica disciplina per il contratto di apprendistato di 1° livello, quello per i giovani tra i 15 e i 18 anni di età, e di 3° livello, quello destinato a formare lavoratori che al termine dell’apprendistato acquisiscono un diploma professionale o una laurea.

Trasferte

È stata riscritta l'attuale normativa contrattuale prevedendo il rimborso spese, anche all'interno del comune o, in alternativa, l'indennità di trasferta e mantenendo tutti i trattamenti retributivi e di miglior favore previsti dal Ccnl.

Trasferimenti

• adeguamento dell'età anagrafica per i lavoratori che possono essere trasferiti solo in casi eccezionali da esaminare in sede sindacale (da 50 a 52 anni per gli uomini e da 45 a 48 anni per le donne);

• superamento del concetto di comprensorio e definizione di un raggio di 25 Km dalla sede dello stabilimento per l'attivazione della procedura prevista dal contratto in caso di trasferimento. 

Appalti

Confermato l'attuale capitolo sugli appalti e introdotto un nuovo articolo, il 9bis, per i lavori pubblici di servizi che prevede l'attivazione di una procedura di consultazione sindacale al cambio appalto: l'azienda uscente informa la Rsu con un preavviso di 20 giorni e, su richiesta, viene attivato un tavolo di confronto sulle attività e sui lavoratori interessati al cambio appalto finalizzato alla salvaguardia dell'occupazione. 

Inquadramento

Al fine di aggiornare e rivedere l’inquadramento del 1973 si avvierà un lavoro di ridefinizione delle declaratorie e dei profili professionali dell'attuale inquadramento e una sperimentazione nelle aziende per realizzare, entro il 31 dicembre 2018, una proposta di un nuovo sistema di inquadramento per tutta la categoria anche sulla base di nuove aree/fasce professionali.

Orario

Viene confermata la specificità cooperativa con l'assenza dello straordinario comandato e l'art.5/bis sulla flessibilità dei regimi di orario.

Malattia

Viene confermata la migliore e positiva normativa cooperativa.

Banca del tempo/conciliazione tempi di vita e di lavoro

• una commissione definirà la possibilità per il lavoratore di ridurre il proprio orario di lavoro, in prossimità della pensione o per affrontare la riduzione della copertura degli ammortizzatori sociali, accantonando volontariamente ore di Par in conto ore, di straordinario e giornate di ferie aggiuntive;

• in sede aziendale con la Rsu potranno essere definite intese che definiscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Lavoro agile

Successivamente all'approvazione della normativa che si sta discutendo in parlamento verrà valutato come definire la materia nell'ambito del Ccnl.

Ferie e Par solidali

L'intesa prevede un impegno ad aprire un confronto con le istituzioni competenti per risolvere le tematiche relative al trattamento fiscale e contributivo di ore di ferie e par cedute volontariamente dai lavoratori a titolo gratuito a colleghi che debbano assistere figli minori che necessitano di cure costanti a causa di particolari condizioni di salute.

Ferie migranti

L'intesa prevede:

• la possibilità, per i lavoratori migranti, di usufruire di periodi continuativi d'assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal Contratto eventualmente disponibili;

• che le aziende con più di 150 dipendenti dovranno valutare positivamente l’accoglimento delle richieste, nell’ambito della percentuale massima del 3% dei lavoratori in forza e del 2% nelle aziende fino a 150 dipendenti, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative;

• in caso di valutazione negativa, l’azienda dovrà informare il lavoratore sui motivi del diniego; il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della Rsu; l'azienda si deve adoperare per individuare una idonea soluzione che tenga conto obiettive e comprovate necessità del lavoratore.

Ambiente di lavoro, Salute e sicurezza

• Obbligo dell'impresa a consultare preventivamente e tempestivamente gli Rls sulla valutazione dei rischi e alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda; a dare una informazione trimestrale e ai lavoratori sui temi della salute e della sicurezza, sugli infortuni e anche sui «quasi infortuni»;

• Diritto dei lavoratori a ricevere, su loro richiesta, copia della cartella sanitaria e gli esiti degli accertamenti sanitari;

• Sperimentazione, nelle aziende con più di 200 dipendenti in accordo con la Rsu, con due incontri annuali, al coinvolgimento attivo tra gruppi di lavoratori, Rspp e Rls per esaminare eventuali fattori di rischio e individuare eventuali soluzioni; la partecipazione sarà a carico per il 50% dell'azienda e per il 50% dei lavoratori; brevi incontri formativi di 15/20 minuti in orario di lavoro per permettere al lavoratore di ripercorrere le procedure operative di sicurezza;

• Diritto per gli Rls all'accesso al registro degli esposti agli agenti cancerogeni; alle informazioni relative agli infortuni intervenuti con indicazione delle cause e della prognosi; all'andamento delle malattie professionali; all'andamento della sorveglianza sanitaria; a copia del Duvri in presenza di appalto; alla dotazione di adeguati elementi di identificazione (cartellino, badge, spilla);

• Maggiore agibilità: sono incrementati i permessi retribuiti degli Rls a 72 ore annue nelle aziende con oltre 300 dipendenti e a 76 ore annue nelle aziende con più di 1000 dipendenti;

• Quasi infortuni: a livello aziendale si sperimenteranno sistemi e modalità di segnalazione dei «quasi infortuni»; la commissione nazionale raccoglierà le esperienze per individuare le pratiche migliori e diffonderle. 

Congedi parentali a ore

• Diritto della lavoratrice madre o del lavoratore padre, per ogni bambino nei primi suoi dodici anni di vita, ad un utilizzo frazionato su base oraria del congedo parentale fino a due ore giornaliere: la lavoratrice in questo caso deve presentare un piano di programmazione mensile all'azienda 7 giorni prima della fine del mese precedente la fruizione;

• viene definito il calcolo in giornate equivalenti e il conguaglio mensile; i criteri per la determinazione della base oraria e del monte ore utilizzabile con un orario di lavoro a 40 ore; la base di calcolo della retribuzione oraria.

 Permessi legge 104

• Fermo restando il diritto a fruire i permessi previsti dalla legge 104 a livello aziendale potranno essere definite le modalità di informazione al fine di consentire una migliore organizzazione delle attività.

Quota contratto

I lavoratori non iscritti al sindacato, saranno chiamati a versare, con la modalità del silenzio/assenso, una quota contratto di 35 euro con la busta paga del mese di giugno 2017.

Le aziende ne daranno comunicazione dal 1º al 31 marzo 2017 in bacheca e distribuiranno il modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta con la busta paga del mese aprile 2017. Il lavoratore che non intende versare tale quota deve darne comunicazione all'azienda entro il 15 maggio 2017.

Percorso di validazione sottoscritto da Ancpl Legacoop, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Agci Produzione e Servizi con Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil

Al fine di dare piena efficacia ed esigibilità all'accordo Fim, Fiom e Uilm svolgeranno da subito assemblee informative in tutti i luoghi di lavoro e il 22-23-24 febbraio 2017 una consultazione certificata attraverso il voto segreto delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.

L'intesa è valida se la maggioranza semplice delle lavoratrici e dei lavoratori si esprimerà a favore.

In tutti i luoghi di lavoro sarà costituita una commissione elettorale; le direzioni aziendali metteranno a disposizione l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e tutto quanto necessario a consentire il corretto svolgimento della consultazione.

Le organizzazioni sindacali territoriali trasmetteranno alle associazioni cooperative territoriali l'elenco delle imprese coinvolte dalla consultazione.

Fim, Fiom e Uilm nazionali costituiranno una commissione elettorale nazionale con il compito di raccogliere tutti i voti e proclamare il risultato finale della consultazione.

Successivamente in caso di esito positivo della consultazione si procederà alla sottoscrizione formale dell'intesa.

 

8 febbraio 2017

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