Tipologie di lavoratori salvaguardati a cui si applicano requisiti pensione ante riforma Monti:

A) lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30.9. 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che perfezionino i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità L. n. 223/91 ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014; (Istanza DTL)

B) lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 4 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il – 6.1.2015 – (Istanza INPS)

C) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni sindacali, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il – 6.1.2015 – (Istanza DTL)

D) lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il – 6.1.2015 – (Istanza INPS)  

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